Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti attuativi (Dm 6 agosto 2020 – Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e Dm 6 agosto 2020 – Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) va a regime il meccanismo del superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020).
La possibilità di avere uno sconto immediato in fattura, in alternativa alla cessione del credito alle banche , è di gran lunga l’elemento che attira di più l’attenzione: per la prima volta una detrazione fiscale arriva a coprire interamente il costo dei lavori. La detrazione si recupera in 5 anni e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Vediamo allora chi ha diritto al superbonus 110%, e come lo si può ottenere, nelle due versioni ecobonus e sismabonus.
Cosa rientra nell’ecobonus al 110 per cento
Sono agevolati gli interventi di seguito elencati e indicati dalla normativa come lavori trainanti:
– interventi di isolamento termico (che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio)
– sostituzione dell’impianto termico con un impianto ad alta efficienza (la norma permette di scegliere tra diverse tecnologie:
° caldaie a condensazione
° pompe di calore
° micro-cogenerazione
°sistemi ibridi e così via
I massimali di spesa cambiano a seconda del tipo di intervento e di edificio, come vedremo più avanti.
Quando si esegue almeno uno di questi lavori “trainanti” – cioè la coibentazione o l’intervento sull’impianto termico – si può avere la detrazione del 110% anche per le opere agevolate con l’ecobonus ordinario (sono i cosiddetti lavori “trainati”): ad esempio, la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari.
Inoltre, il decreto Rilancio ecobonus sismabonus permette di abbinare ai lavori “trainanti” – sempre al 110% – anche i seguenti lavori:
– installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo
– colonnine per la ricarica delle auto elettriche
Il superbonus sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni. Le spese per i lavori “trainati” devono essere sostenute tra la data di inizio e di fine degli interventi “trainanti”.
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I requisiti per l’ecobonus al 110%
Per accedere all’ecobonus al 110% bisogna migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio) o della singola unità immobiliare su cui si interviene, se si tratta di una unità che sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).
Inoltre, le persone fisiche che eseguono gli interventi di ecobonus 110% trainanti e trainati possono applicarli al massimo su due unità immobiliari. Con l’avvertenza che i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità; inoltre, per il sismabonus 110% non c’è nessun limite quantitativo.
Asseverazioni, documentazione e altri oneri
Per l’ecobonus 110% è necessario un set documentale piuttosto pesante. Servono:
1) l’Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento, redatto nella forma della dichiarazione asseverata;
2) una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali con cui si certifica che le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate, seguendo i criteri fissati dal Dm Requisiti 6 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre). Questa asseverazione dovrà essere trasmessa all’Enea secondo le istruzioni che saranno diramate dal ministero dello Sviluppo economico;
3) il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato, quando si sceglie la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.
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Limiti di spesa ecobonus 110 per i lavori trainanti
I limiti di spesa per l’isolamento termico su cui calcolare la detrazione del 110% sono:
– 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”;
-40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità
– 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità.
Per l’intervento sugli impianti termici il limiti di spesa sono i seguenti:
– 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”;
– 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità;
-15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità
Sostituzione delle finestre e detrazione 2020
Il cambio degli infissi rientra nell’ecobonus al 110% in 5 anni solo se abbinato a lavori “trainanti” (cappotto o impianto termico). E questo – nota bene – anche se i lavori “trainanti” sono quelli eseguiti dal condominio. Attenzione ai limiti numerici, però: se una persona possiede tre alloggi in un condominio, secondo le Entrate avrà l’ecobonus al 110% su tutti e tre gli appartamenti per le parti comuni, mentre per i lavori nelle singole unità ne potrà agevolare solo due.
Se invece il cambio delle finestre è eseguito da solo beneficia della detrazione del 50% in 10 anni (sia come ecobonus sia come ristrutturazione edilizia) e in entrambi i casi si può chiedere lo sconto immediato in fattura o effettuare la cessione del credito d’imposta alle banche o ad altri soggetti;
Cosa rientra nel sismabonus 110 per cento
Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche il sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Non è agevolata la zona 4, la meno pericolosa in cui ad esempio ricade tutta la Sardegna.
Il decreto Rilancio non chiede di migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, ma un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità in caso di cessione o sconto in fattura, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asserverazione.
La spesa massima è la stessa del sismabonus “base”: 96mila euro per unità immobiliare. Al sismabonus 110% si può abbinare – sempre con detrazione al 110% – l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Il condizionatore e la caldaia
L’installazione di un nuovo condizionatore non ha il 110% in quanto non agevolata dall’ecobonus ordinario, ma dalla detrazione del 50% sui lavori edilizi, recuperabile in 10 anni.
Discorso diverso per la sostituzione della caldaia: è un intervento potenzialmente “trainante”, ma solo se si rispettano tutti i requisiti fissati dal decreto Rilancio; altrimenti, beneficia dell’ecobonus al 65% o al 50% (se caldaia a condensazione in classe A, a seconda del tipo di modello) o della detrazione ordinaria del 50% (se rientra nella sola manutenzione ordinaria). Sia nel caso della caldaia che del condizionatore c’è la possibilità dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito.
Chi ha diritto all’ecobonus e sismabonus 110 per cento
Il decreto Rilancio agevola i lavori eseguiti da:
1) condomìni (intendendo che sono agevolati tutti i possessori di unità nel condominio, così come gli inquilini, se sostengono le spese, mentre non sono agevolate gli edifici composti da più unità possedute da un unico proprietario);
2) persone fisiche che agiscano come privati;
3) Istituti autonomi case popolari (per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
4) cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
5) Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri;
6) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del Coni ma solo per lavori sugli spogliatoi.
Imprese e professionisti sono agevolati solo in caso di interventi su parti comuni condominiali: ad esempio, quando una società possiede un appartamento in un condominio in cui si fanno lavori agevolati al 110 per cento. Il superbonus può spettare anche per unità non abitative (ad esempio negozi o uffici) ma solo – dicono le Entrate – se più di metà della superficie dell’edificio è occupato da unità residenziali; altrimenti le unità non abitative non sono agevolate dal superbonus.
Cessione del credito alle banche e sconto immediato
Il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta del 110% a fornitori, banche, intermediari finanziari e altri soggetti. Il provvedimento attuativo delle Entrate è stato diramato l’8 agosto, mentre l’apertura del canale per la comunicazione telematica delle opzioni (cessione o sconto in fattura) è fissata per il 15 ottobre. Le principali banche e assicurazioni, oltre alle Poste, hanno attivato o annunciato offerte per l’acquisto dei crediti d’imposta. Le Entrate hanno chiarito che il superbonus può essere ceduto anche a soggetti privati non legati al cantiere che ha dato luogo all’intervento (familiari, imprenditori e così via).
Lo sconto immediato in fattura è invece praticato dal fornitore che offre di eseguire un certo intervento in cambio di una riduzione del corrispettivo che può arrivare fino ad azzerare il prezzo nel caso del 110 per cento. Il fornitore cede poi il credito alla banca per farsi finanziare i lavori.
Il decreto Rilancio prevede la cessione alle banche e lo sconto immediato non solo per il 110% ma anche per altre detrazioni sui lavori, con la sola eccezione del bonus mobili 2020 e del bonus giardini 2020 , ai quali le detrazioni non si applicano.